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Statuto

Postato in Associazione

STATUTO DELLA FEDERAZIONE LIGURE DELL’A.I.C.C.R.E.

Così come modificato ed integrato dal Consiglio direttivo della Federazione in data 29 maggio 2012.

 

Articolo 1
(Denominazione)

1.    E’ costituita in armonia con lo Statuto Nazionale dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “A.I.C.C.R.E.”, la Federazione regionale della Liguria.

Articolo 2
(Soci e Adesioni)

1.    Fanno parte della Federazione, in qualità di Soci titolari, ai sensi e con le modalità degli articoli 5 e 7 dello Statuto nazionale, la Regione, Le Province, i Comuni e le altre rappresentanze elettive di Comunità locali, aderenti alla Federazione.

2.    I Soci individuali ne fanno parte secondo le modalità e con i limiti stabiliti dall’articolo 6 e 7 dello stesso Statuto Nazionale.

3.    I Soci titolari e i Soci individuali partecipano alle istanze congressuali della Federazione Ligure con diritto di voto.

Articolo 3
(Sede)

1.    La Federazione ha Sede presso il Consiglio regionale, Assemblea legislativa della Liguria , Genova.


Articolo 4
(Finalità)

1.    La Federazione promuove nel territorio ligure le iniziative ritenute utili per sviluppare una cultura europeista e per rafforzare lo spirito europeo in armonia con gli articoli 1 e 2 dello Statuto nazionale dell’A.I.C.C.R.E.

2.    La Federazione per il raggiungimento delle sue finalità può aderire ad analoghe Associazioni, Fondazioni od Enti.
3.   La Federazione non svolge attività aventi scopo di lucro.



Articolo 5
(Organi)


1.    Sono organi della Federazione regionale della Liguria:

a)    l’Assemblea congressuale;
b)    il Consiglio direttivo;
c)    la Giunta esecutiva;
d)    il Presidente e il Vice Presidente;
e)    il Segretario;
f)    il Tesoriere;
g)    il Collegio dei Revisori dei conti;
h)    il Collegio dei Probiviri.


Articolo 6
(L’Assemblea congressuale)


1.    L’Assemblea congressuale è composta dai rappresentanti dei Soci titolari e dai Soci individuali che abbiano aderito all’Associazione al momento in cui l’Assemblea congressuale viene convocata e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

2.    L’Assemblea congressuale definisce gli indirizzi politici e programmatici della Federazione, adotta lo Statuto regionale ed elegge:

•    il Consiglio direttivo il quale terrà la sua prima riunione entro trenta giorni dalla data della sua elezione;
•    il Collegio dei Revisori dei conti;
•    il Collegio dei Probiviri;
•    i Delegati al Congresso nazionale.

3.    L’Assemblea congressuale è convocata in via ordinaria, su decisione del Consiglio direttivo, ogni 5 anni, e/o successivamente alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio regionale, Assemblea legislativa della Liguria, e/o della maggioranza degli Enti locali liguri. Inoltre può essere convocata in via straordinaria, sia dal Consiglio direttivo che da un quinto dei Soci titolari.

4.    La convocazione dei partecipanti all’ ’Assemblea congressuale avviene a mezzo lettera, a cura del Presidente, con un preavviso di almeno trenta giorni prima della riunione. Ai lavori dell’Assemblea sono invitati:

-I rappresentanti dei Soci titolari e i Soci individuali eletti negli Organi nazionali dell’A.I.C.C.R.E.;
-I Parlamentari europei eletti nella Circoscrizione comprendente la Regione Liguria;
-I rappresentanti regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM-ARLEM, della  Lega  delle Autonomie locali, del Movimento Federalista Europeo (M.F.E.), del Movimento Europeo (M.E.), dell’Association Européenne des Einsegnants (A.E.D.E.), della Consulta regionale europea.





Articolo 7
(Il Consiglio direttivo)

1.    Il Consiglio direttivo rappresenta l’Assemblea congressuale ed è l’Organo deliberativo della Federazione.

2.    Spetta al Consiglio direttivo definire, in armonia con gli orientamenti assunti dall’Assemblea congressuale e secondo le direttive da essa fissate, la politica della Federazione e le principali iniziative.

3.    Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

a)    stabilire la data di convocazione dell’Assemblea congressuale;
b)    eleggere, nel proprio seno, la Giunta esecutiva formata dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, e da altri tre membri facenti parte del Consiglio direttivo;
c)    approvare i Regolamenti di organizzazione della Federazione;
d)    approvare il Bilancio di previsione e le sue variazioni;
e)    approvare il Bilancio consuntivo;
f)    costituire Commissioni e/o Gruppi di lavoro e nominare i componenti;
g)    approvare le Convenzioni con Enti e/o Associazioni;
h)    affidare Incarichi e/o Collaborazioni;
i)    approvare il Programma delle attività annuali;
l)    accettare donazioni ed elargizioni.

4.    Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non superiore a venti, dei quali almeno i sette decimi sono scelti fra i Soci titolari, i restanti fra i Soci individuali.
I membri del Consiglio direttivo che perdono la qualità di rappresentanti legali dei Soci titolari sono automaticamente sostituiti con i nuovi rappresentanti dei Soci stessi.

5.    Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo come membri di diritto, dopo la loro cessazione dalla carica, quanti abbiano rivestito l’incarico di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere della Federazione Ligure, nel precedente mandato congressuale.

6.    Partecipano ai lavori del Consiglio direttivo i Membri del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri con diritto di parola.

7.    Il Consiglio direttivo è convocato, su decisione della Giunta esecutiva, dal Presidente con un preavviso di almeno quindici giorni prima della riunione.

8.    Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo:
-I rappresentanti dei Soci titolari e i Soci individuali eletti negli Organi nazionali dell’A.I.C.C.R.E.;
-I Parlamentari europei eletti nella Circoscrizione comprendente la Regione Liguria;
-I rappresentanti regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM-ARLEM, della  Lega  delle Autonomie locali, del Movimento Federalista Europeo (M.F.E.), del Movimento Europeo (M.E.), dell’Association Européenne des Einsegnants (A.E.D.E.), della Consulta regionale europea.



Articolo 8
(La Giunta esecutiva)

1.    La Giunta esecutiva assicura la gestione dell’attività politico-amministrativa della Federazione.

2.    In particolare spetta alla Giunta:
a)    predisporre lo schema di programma delle attività annuali;
b)    predisporre il Bilancio di previsione e le sue variazioni;
c)    redigere il Bilancio consuntivo;
d)    predisporre le convenzioni con Enti o Associazioni;
e)    proporre incarichi e/o collaborazioni;
f)    amministrare il Fondo sociale;
g)    impegnare le spese occorrenti per la gestione della Federazione;
h)    decidere su materie non espressamente riservate al Consiglio direttivo.

3.    La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni prima della riunione.

Articolo 9
(Il Presidente e il Vice Presidente)

1.    Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, presiede gli Organi collegiali, Consiglio e Giunta, cura la convocazione dell’Assemblea congressuale regionale, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

2.    Il Presidente firma le convenzioni e/o l’affidamento di incarichi, deliberati dal Consiglio direttivo, unitamente al Segretario; inoltre firma, unitamente al Tesoriere, la liquidazione delle spese ed i relativi mandati di pagamento.

3.    Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente che in questi casi assume anche la rappresentanza legale della Federazione.

Articolo 10
(Il Segretario)

1.    Il Segretario provvede a dare attuazione alle decisioni adottate dagli Organi collegiali, Consiglio e Giunta, assicura la continuità dell’azione politica e organizzativa della Federazione, ne dirige l’attività corrente, firma unitamente al Presidente le convenzioni e/o l’affidamento di incarichi;inoltre cura d’intesa con il Tesoriere la redazione dei Bilanci e da corso con lo stesso alle relative decisioni di spesa .

Articolo 11
(Il Tesoriere)

1.    Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativo-contabile della Federazione, verifica l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto alle disponibilità di Bilancio e di cassa, cura i rapporti con l’Istituto, o gli Istituti, di credito presso i quali sono depositati i Fondi della Federazione e firma, unitamente al Presidente, la liquidazione delle spese ed i relativi mandati di pagamento. Da corso con il Segretario alle relative decisioni di spesa e con lo stesso provvede alla redazione dei Bilanci da presentare, tramite la Giunta, al Consiglio direttivo.



Articolo 12
(Il Collegio dei Revisori dei conti)

1.    Il Collegio dei Revisori  è composto da tre membri esperti in materia di contabilità e bilanci e preferibilmente iscritti nel Registro dei revisori dei conti. Esso elegge, nel proprio seno, il Presidente; controlla la gestione amministrativo-contabile della Federazione e vigila sulla osservanza delle Leggi e dello Statuto.

2.    Ciascun Revisore può prendere visione della documentazione contabile della Federazione e
partecipa ai lavori del Consiglio direttivo con diritto di parola.

3.    In sede di Bilancio consuntivo il Collegio dei Revisori redige apposita relazione da presentare al Consiglio direttivo.


Articolo 13
(Il Collegio dei Probiviri)

1.    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre  membri ed elegge nel proprio seno il
Presidente. Esamina le questioni che investono i Soci e gli Organi statutari e riferisce, con  apposita relazione, le proprie determinazioni al Consiglio direttivo.

2.    Ciascuno dei Probiviri può prendere visione degli atti della Federazione necessari per l’assolvimento dei propri compiti e partecipa ai lavori del Consiglio direttivo con diritto di parola.



Articolo 14
(Pari opportunità)

1.    La Federazione opera affinché negli Organi statutari donne e uomini siano presenti possibilmente in misura paritaria e comunque in numero tale da garantire un giusto equilibrio e pari dignità tra i sessi.


Articolo 15
(Delle riunioni)

1.    Le sedute degli Organi collegiali, Consiglio e Giunta, sono valide in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta dei componenti l’Organo; in seconda convocazione, che può tenersi anche nella stessa giornata, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
2.    Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
3.    Delle riunioni degli Organi collegiali, Consiglio e Giunta, viene redatto apposito verbale
a firma del Presidente e del Segretario.

4.    I verbali delle riunioni sono depositati in Segreteria della Federazione a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione e/o presentare eventuali osservazioni entro quindici giorni dalla loro adozione da parte degli Organi deliberativi.



Articolo 16
(Fondo Sociale)

1.    Il Fondo sociale della Federazione è costituito da:

a)-trasferimenti dei fondi da Sede nazionale;
b)-attività comunque derivanti dalla gestione economico-finanziaria;
c)-contributi da parte di Enti e/o Associazioni a sostegno delle iniziative svolte dalla Federazione.

2.    In caso di scioglimento della Federazione Ligure il patrimonio risultante sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad altre Associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 17
(Rimborsi spese)

1.    E’ ammesso il rimborso spese a favore dei membri degli Organi statutari e di terzi, sostenute nell’interesse della Federazione, previa presentazione di idonea documentazione.

Articolo 18
(Indennità-Compensi)

1.    Ai membri della Giunta esecutiva che prestino la loro opera nell’interesse della Federazione
può essere riconosciuta una indennità o compenso forfetario, al lordo delle ritenute di Legge, determinati e deliberati dal Consiglio direttivo.

Articolo 19

(Norme sugli Organi e Incompatibilità)

1.    Il  Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere non possono ricoprire il medesimo incarico per più di due mandati consecutivi.
2.    Gli incarichi di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con gli incarichi di Segretario e Tesoriere e viceversa.
3.    I Componenti il Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri non possono essere membri del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

Articolo 20
(Esercizio finanziario)

1.    L’esercizio finanziario della Federazione coincide con l’anno solare.

Articolo 21
(Norme transitorie)

1.    Il Consiglio direttivo è delegato a modificare e/o integrare le norme del presente Statuto in modo da armonizzarle con lo Statuto nazionale A.I.C.C.R.E., e/o obblighi derivanti da Leggi dello Stato.

2.    I membri della Giunta esecutiva in carica al momento della convocazione dell’Assemblea congressuale regionale provvedono al disbrigo della ordinaria amministrazione della Federazione sino alla elezione della nuova Giunta esecutiva.




Articolo 22
(Norma di rinvio)

1.    Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Statuto nazionale dell’ A.I.C.C.R.E. e/o le norme del Codice civile.


Articolo 23
(Entrata in vigore dello Statuto)

1.    Il  presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea congressuale della Federazione.

2.    Nel caso di modifiche e/o integrazioni apportate dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 21, le stesse entrano in vigore dal momento della loro approvazione.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE LIGURE DELL’A.I.C.C.R.E.

( Così come modificato ed integrato dal Consiglio direttivo della Federazione in data 29 maggio 2012 )